SAI AMBIENTE - Rimozione amianto

Negli ultimi anni l'amianto e soprattutto il suo smaltimento sono diventati temi centrali quando si parla di ambiente e di salute dell'essere umano. Se in fatto di inquinamento vale (non sempre, però...) la regola del "chi inquina, paga", il discorso si fa più complicato quando al centro della controversie c'è l'amianto, poiché secondo la legge si tratta di un materiale che non è inquinante tout-court, bensì in grado di diventare pericoloso sia per la salute che per l'ambiente soltanto a determinate condizioni. In base a questo principio, dunque, a doversi occupare di bonifica e rimozione è il soggetto che detiene l'amianto nel momento in cui tali condizioni si verificano.

Questo è ciò che la legge dice in materia, poiché secondo un decreto ministeriale del settembre 1994 la semplice presenza di amianto in un edificio non è un pericolo per la salute di coloro che si trovano all'interno o nei pressi di quell'edificio, a patto però che il materiale sia conservato in buone condizioni e non venga manomesso. Rispettando tali requisiti, il pericolo di rilascio nell'aria di fibre di amianto è molto ridotto, e non costituisce un rischio né per l'uomo né per l'ambiente.

La legge, inoltre, impone ai proprietari di edifici in cui è presente amianto una sorveglianza continuata, proprio per assicurare che le condizioni del materiale rimangano ottimali. I controlli riguardano anche i beni dichiarati in regime fallimentare, ma in caso l'amianto presente in tali beni diventasse pericoloso, chi deve occuparsi della rimozione e della successiva bonifica? In linea del tutto teorica non dovrebbe essere il curatore, che assume soltanto il compito di liquidare i beni nell'interesse dei creditori e quindi non ricadono su di lui gli obblighi né della rimozione, né della bonifica.

Il motivo è semplice: il curatore non si può ritenere responsabile dei mancati controlli da parte del precedente proprietario. La questione, però, è più spinosa di quanto potrebbe sembrare, in quanto la legge prevede che il controllo sulle strutture in cui è presente l'amianto sia costante, e se il materiale non era in condizioni pericolose sotto la gestione del proprietario precedente, lo potrebbe diventare dopo il fallimento, dunque sotto la responsabilità del curatore. Ad incidere sulla pericolosità dell'amianto presente negli edifici sono diversi fattori.

Proprio per tale ragione la sorveglianza dev'essere costante sui manufatti realizzati in amianto, come ad esempio coperture o tettoie, e su quegli elementi che contengono amianto, vedasi le tubature, poiché fenomeni naturali e atmosferici possono rendere col tempo pericoloso questo materiale anche se fino a poco prima era ritenuto sicuro, secondo i parametri stabiliti dalla legge numero 257 del 1992. Le norme nel caso dell'amianto, come detto, prevedono che ad occuparsi dello smaltimento e della bonifica sia colui che è in possesso dell'amianto nel momento in cui questo non risulta più sicuro.

Questo punto in particolare "obbliga" il curatore a farsi carico degli interventi necessari a eliminare l'amianto e a riportare l'area interessata a condizioni di non-pericolosità, pur non essendo il proprietario del bene in questione che però, in quel momento, si trova sotto la sua responsabilità. In sostanza, la tutela della salute pubblica viene ritenuta un interesse superiore alle ragioni dei creditori di cui il curatore fallimentare si occupa e che deve preservare, senza però ignorare la pericolosità di un materiale che causa gravi patologie e può portare alla morte.

In Italia si sconta in questi anni un sensibile ritardo sul tema dell'amianto, ritenuto da quasi un quarto di secolo un materiale pericoloso e dannoso per la salute ma difficile da smaltire poiché negli scorsi decenni se n'è fatto un uso fin troppo diffuso. E se il controllo è semplice negli edifici pubblici, e altrettanto agevoli sono - o almeno dovrebbero essere - gli interventi di rimozione e bonifica, altrettanto non si può dire per edifici e strutture private in cui è presente amianto, la cui diffusione capillare rende complicato il controllo e gli eventuali interventi in caso di necessità.

A ciò si aggiungono, come abbiamo visto, i casi in cui terreni, edifici o strutture - in cui si trova l'asbesto in condizioni pericolose per la salute - sono affidati a curatori fallimentari, che non essendo proprietari dei beni in questione non intendono farsi carico degli interventi che prevede la legge, di fatto scaricando la responsabilità sul proprietario che li ha preceduti. Quest'ultimo, a sua volta, ha dalla sua la possibilità di sostenere che fin quando i beni erano in suo possesso, le condizioni dell'amianto presente non costituivano un pericolo per la salute, l'unico aspetto del quale si deve tener conto, dice la legge, a dispetto della complessità della questione.


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