Questa legge non limita la sua azione alla sola messa al bando dell’amianto, ma affronta anche le complesse problematiche ad esso collegate: la tutela contrattuale dei lavoratori, i limiti ed il controllo delle emissioni, l’imballaggio, l’etichettatura e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Per esse indica norme di riferimento già in vigore, introducendo a volte in queste ultime adeguate modifiche. La legge contiene forme di tutela sia verso i lavoratori che verso le imprese di produzione penalizzate dalla dismissione dell’amianto.
Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992) (aggiornata con le modfiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 e dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510)
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Finalità
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto; c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
Art. 3 - Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114. 3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente: «a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo». 5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato
Capo II - Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione
Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità; d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente; e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità; g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore; n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
Art. 5 - Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6 - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con ilMinistro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta dellacommissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 deldecreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diconcerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce conproprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione deimateriali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali eindividua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti diamianto.3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercioe dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entrotrecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1,lettera f).4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta conproprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5,comma 1, lettera c).5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti diindirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonomedi Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensidell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministrodella sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenzasociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cuiall'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presentelegge.7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amiantoe dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementicostruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata invigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa disettore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità.
Art. 7 - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cuiall'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezzaambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e deiprodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e dirappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormenterappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezioneambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delleassociazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delleuniversità e dei centri ed istituti di ricerca.
Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute
Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti checontengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, esuccessive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulleoperazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, neiprocessi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonificadell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trentoe di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situatigli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amiantoche sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i datianagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività ele esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela dellasalute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cuiall'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni deilavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonomedi Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio edessere articolata per ciascun anno.
Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entrocentottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezionedell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini delladifesa dai pericoli derivanti dall'amianto.2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazionedell'amianto;b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzatoamianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle impreseche operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivitàestrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivitàdi smaltimento dei rifiuti di amianto;e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezzadel lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unitàsanitarie locali competenti per territorio;f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivantidalla presenza di amianto;g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relativeall'amianto;h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale eil rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività dirimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle areeinteressate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie localiper la dotazione della strumentazione necessaria per losvolgimento delle attività di controllo previste dalla presentelegge;l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali oprodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con prioritàper gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o diutilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione deiservizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, esuccessive modificazioni e integrazioni.4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottinoil piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con ilMinistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministrodell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui almedesimo comma 1.
Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo diprogramma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ilMinistero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana diValle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale dellaminiera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo deilavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 èautorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi inragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi perl'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro perl'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per lariconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi qualelimite di impegno dal 1993)».
Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cuiall'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli ufficitecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le normerelative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimentodegli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività dirimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversiprocessi lavorativi di rimozione.3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui irisultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materialicontenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazionidi rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e perla bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezionedell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministrodell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, lemodalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenutead assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazionidell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), dellapresente legge.5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata lalocalizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. Iproprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i datirelativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma.Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenutead acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie perl'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie localicomunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i datiregistrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensidell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, comela friabilità e la densità.
Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori
Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamentoanticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto,impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso iltrattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se incorso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano farvalere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed isuperstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effettidelle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), dellalegge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà dirichiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina dicui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successivemodificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributivapari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anniprescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore alperiodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimentodi sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne anche se ilrequsito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento diorganico dovuto al pensionamento anticipato.3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), suproposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezionedelle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, ilnumero massimo di pensionamenti anticipati.4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteridi cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presentearticolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione edichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera,richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza deirequisiti di cui al comma 2.5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero dilavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratoriinteressati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domandairrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo,entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di impresedegli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione deitrenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore.L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in derogaall'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, esuccessive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitanola facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenzeaccertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazionee riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sonotrasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresaeffettua la trasmissione.6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimanecoperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativaai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per ilcoefficiente di 1,5.7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori cheabbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amiantodocumentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoriarelativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizioneall'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore adieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoriacontro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestitadall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per ilcoefficiente di 1,5.9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui alcomma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentario fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianitàcontributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per idirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, adomanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dellarisoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto ilpredetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la datadi risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, seuomini, e cinquantacinque anni se donne.10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrispondeal Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione dellapensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquotacontributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annuapercepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché unasomma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa latredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da partedell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito delpensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli onericomplessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento delcontributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento inragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore aquello dei mesi di anticipazione della pensione.11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nelMezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino,individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 delConsiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presentearticolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applicaaltresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cuialle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, esuccessive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni eintegrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n.1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n.267.12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardiper il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvedemediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilanciotriennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero deltesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992,l'accantonamento «Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e, peril 1993 e il 1994, l'accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale».13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, leconseguenti variazioni di bilancio.
Capo V - Sostegno alle imprese
Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle cheproducono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo specialerotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzataalla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e allaproduzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazionetecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazionedei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, aisensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il«Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto».4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi delFondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande difinanziamento.5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione dicontributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi diriconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e ilreimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base diprogrammi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratorimaggiormente rappresentative.6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propriodecreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande difinanziamento e per la erogazione dei contributi.7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino aldieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui almedesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui alcomma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992e di lire 35 miliardi per il 1993.9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, alcapitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversionedelle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegnodal 1993)».10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui aicommi 1 e 2.
Capo VI - Sanzioni
Art. 15 - Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valorilimite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure disicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, siapplica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza ilrispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzioneamministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9,comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa dalire 5 milioni a lire 10 milioni.5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delleattività delle imprese interessate.
Capo VII - Disposizioni finanziarie
Art. 16 - Disposizioni finanziarie1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi perciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezionedalla esposizione all'amianto».2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi acarico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992,1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e diBolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dellasanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi perciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezionedalla esposizione all'amianto».4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro illimite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi dellalegislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, aifini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazionedell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi,mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzatala spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi adecorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediantecorrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni abase di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.
Tabella(prevista dall'articolo 1, comma 2)
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge);b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, aduso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presentelegge);c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (unanno dalla data di entrata in vigore della presente legge);d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari,macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due annidalla data di entrata in vigore della presente legge);e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge);f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a fortisollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalladata di entrata in vigore della presente legge);h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali(due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge).N.d.R.Nota 1) L'articolo 1 è stato così modificato: prima dal comma 1 dell'art. 16 dellalegge 24 aprile 1998, n. 128; successivamente dal comma 29 dell'art. 4, dellalegge 9 dicembre 1998, n. 426.Nota 2) L'articolo 3 è stato così sostituito dal comma 2 dell'art. 16 della legge24 aprile 1998, n. 128.Nota 3) L'articolo 13 è stato così modificato: prima dal decreto-legge 5 giugno1993, n. 169 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 1993, n. 271;successivemante è stato modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,convertito con modifiche dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Obbighi e responsabilità del proprietario od amministratore degli edifici
In materia di amianto, l’Amministratore o proprietario di un edificio è soggetto a determinati obblighi in base al ruolo ricoperto e distinti in:
Proprietario od Amministratore dell’edificio
- Obbligo al rispetto della legge quadro sull’amianto, D.M. 6 settembre 1994 – “amianto negli edifici: gestione e manutenzione”
- Obbligo del committente in caso di affidamento di lavori, a quanto definito nel titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei)
Datore di Lavoro
- Quando il proprietario od amministratore è anche datore di lavoro oltre agli obblighi sopra citati deve rispettare quanto citato nel D.Lgs. 81/2008 nel suo complesso
Gli obblighi a carico del proprietario od amministratore dell’immobile si configurano nelle seguenti attività e rispetto delle specifiche normative:
Censimento e Mappatura, ovvero individuazione dei materiali contenenti amianto all’interno dello stabile. I riferimenti di legge che impongono l’obbligo di individuare l’amianto sono:
- Localizzazione e caratterizzazione dell’amianto nelle strutture edilizie; punto 1 al D.M. 6 settembre 1994
- Individuazione della presenza di amianto, art. 248 D. Lgs. 81/2008. Necessaria qualora l’amministratore svolga il ruolo di Datore di Lavoro negli edifici della proprietà
- Obbligo per i proprietari di immobili a comunicare la presenza di amianto floccato o in matrice friabile alle Unità Sanitarie Locali; art.12 comma 5 Legge 257/199
Valutazione del Rischio, è necessaria quando durante la fase di censimento è emersa la presenza di materiali contenenti amianto all’interno dello stabile, come specificato dal Punto 2 dell’allegato al D.M. 6 settembre 1994, “Valutazione rischio amianto per gli occupanti dell’immobile”.
Nel caso in cui il proprietario od amministratore sia anche Datore di Lavoro la legge impone la valutazione di tutti i rischi anche se si presume che l’amianto non sia presente, dunque deve essere svolta in ogni circostanza non potendo attribuire un basso livello di rischio espositivo per gli occupanti dell’edificio senza avere la verifica che non sia presente, come specificato nell’art. 249 del D.Lgs 81/2008 “Valutazione rischio amianto per i lavoratori dipendenti”
Manutenzione e Controllo deve essere attuato quando è stato rilevato amianto nell’edificio. Il programma di manutenzione e controllo serve a:
- Definire le misure procedurali ed organizzative idonee a mantenere l’amianto in buone condizioni ed a preservare bassi livelli di rischio. Punto 4 dell’allegato al D.M. 6 settembre 1994 “Programma di controllo dell’amianto in sede”
- Comunicare sia agli occupanti dell’edificio che ai prestatori d’opera la presenza di amianto in determinati punti dello stabile. Art. 26 comma 1 lettera b, del D.lgs 81/2008, “Informativa sui rischi nei contratti d’appalto”