Amianto - legge 257/92
Questa legge non limita la sua azione alla sola messa al bando dell’amianto, ma affronta anche le complesse problematiche ad esso collegate: la tutela contrattuale dei lavoratori, i limiti ed il controllo delle emissioni, l’imballaggio, l’etichettatura e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Per esse indica norme di riferimento già in vigore, introducendo a volte in queste ultime adeguate modifiche. La legge contiene forme di tutela sia verso i lavoratori che verso le imprese di produzione penalizzate dalla dismissione dell’amianto.
Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992) (aggiornata con le modfiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 e dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510)
Art. 1 - Finalità
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione,
la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo
smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei
prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e
dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione,
dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica
delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata
alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e
per il controllo sull'inquinamento da amianto.2. Sono vietate l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di
amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa
autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti
di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non
oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per
guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese
interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione
pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative
conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:a) amianto:
i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice
friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque
possano immettere nell'ambiente fibre di amianto; c) rifiuti di amianto: i
materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie
delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di
decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente
amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre
di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse
dall'articolo 3.
Art. 3 - Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei
luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei
luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove
si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di
trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree
interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente
legge. 2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei
valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
114. 3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2
sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta
della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. 4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente: «a)
0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo». 5. Il comma 2 dell'articolo 31
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato
Art. 4 - Istituzione della
commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari
connessi all'impiego dell'amianto
1.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è
istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei
problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di
seguito denominata commissione, composta da:a) due esperti di tecnologia
industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica; b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) due esperti
di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro,
designati dal Ministro della sanità; d) due esperti di valutazione di impatto
ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro
dell'ambiente; e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) un esperto dell'Istituto
superiore di sanità; g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR); h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA); i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL); l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; m) due
rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del
settore; n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .2. La commissione di cui
al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di
Stato da questi delegato.
Art. 5 - Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:a) ad
acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;b) a predisporre, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di
indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del
Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;c)
a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il
deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni;d) ad individuare i requisiti per la omologazione
dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali
materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed
ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di
enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei
prodotti;e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione
di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;f) a
predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.2. Per
l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi
della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.3. La commissione
predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6 - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con ilMinistro della sanità, può integrare con
proprio decreto, su proposta dellacommissione di cui all'articolo 4, la lista
delle sostanze di cui all'articolo 23 deldecreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277 .2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
dellapresente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
diconcerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità,
stabilisce conproprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione
di cui all'articolo4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti
per la omologazione deimateriali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali eindividua prodotti per i quali sia prevista la
sostituzione dei componenti diamianto.3. Il Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercioe dell'artigianato, adotta con
proprio decreto, da emanare entrotrecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presentelegge, le normative e le metodologie tecniche
di cui all'articolo 5, comma 1,lettera f).4. Il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, adotta conproprio decreto, da emanare
entro trecentosessantacinque giorni dalla data dientrata in vigore della
presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5,comma 1, lettera
c).5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entronovanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti diindirizzo
e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonomedi
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensidell'articolo
2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.6. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministrodella
sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenzasociale
e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,presenta
annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cuiall'articolo
5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presentelegge.7. Le
disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amiantoe
dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementicostruttivi
e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata invigore
della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa disettore
ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità.
Art. 7 - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi
della commissione di cuiall'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove,
entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, una
conferenza nazionale sulla sicurezzaambientale e sanitaria delle tecnologie
industriali, nonché dei materiali e deiprodotti di cui alla presente legge, con
la partecipazione di esperti e dirappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormenterappresentative a livello nazionale, delle imprese,
delle associazioni di protezioneambientale di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, delleassociazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute per legge, delleuniversità e dei centri ed istituti di ricerca.
Art. 8 - Classificazione,
imballaggio, etichettatura
1. La
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti
checontengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, esuccessive
modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni
causate dai processi di lavorazione e sulleoperazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o
indirettamente, neiprocessi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento
o di bonificadell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province
autonome di Trentoe di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di
competenza sono situatigli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa,
una relazione che indichi:a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e
dei rifiuti di amiantoche sono oggetto dell'attività di smaltimento o di
bonifica;b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i datianagrafici
degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività ele esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti;c) le caratteristiche degli
eventuali prodotti contenenti amianto;d) le misure adottate o in via di
adozione ai fini della tutela dellasalute dei lavoratori e della tutela
dell'ambiente.2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di
concentrazione di cuiall'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali
sulle condizioni deilavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni
e province autonomedi Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.3. Nella
prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1deve
riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio edessere
articolata per ciascun anno.
Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entrocentottanta
giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente delConsiglio dei
ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezionedell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini delladifesa dai pericoli
derivanti dall'amianto.2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:a) il
censimento dei siti interessati da attività di estrazionedell'amianto;b) il
censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzatoamianto nelle
rispettive attività produttive, nonché delle impreseche operano nelle attività
di smaltimento o di bonifica;c) la predisposizione di programmi per dismettere
l'attivitàestrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;d)
l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivitàdi
smaltimento dei rifiuti di amianto;e) il controllo delle condizioni di
salubrità ambientale e di sicurezzadel lavoro attraverso i presidi e i servizi
di prevenzione delle unitàsanitarie locali competenti per territorio;f) la
rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivantidalla presenza di
amianto;g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relativeall'amianto;h)
la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale eil rilascio
di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività dirimozione e di
smaltimento dell'amianto e di bonifica delle areeinteressate, che è
condizionato alla frequenza di tali corsi;i) l'assegnazione delle risorse
finanziarie alle unità sanitarie localiper la dotazione della strumentazione
necessaria per losvolgimento delle attività di controllo previste dalla
presentelegge;l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali
oprodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con prioritàper gli
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o diutilizzazione collettiva
e per i blocchi di appartamenti.3. I piani di cui al comma 1 devono
armonizzarsi con i piani di organizzazione deiservizi di smaltimento dei
rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, esuccessive modificazioni e
integrazioni.4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano non adottinoil piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con
decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
sanità, di concerto con ilMinistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministrodell'ambiente, entro novanta giorni dalla
scadenza del termine di cui almedesimo comma 1.
Art. 11 - Risanamento della miniera
di Balangero
1. Il Ministero dell'ambiente
promuove la conclusione di un accordo diprogramma con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ilMinistero della sanità,
con la regione Piemonte, con la comunità montana diValle di Lanzo e con il
comune di Balangero per il risanamento ambientale dellaminiera ivi esistente e
del territorio interessato, con priorità di utilizzo deilavoratori della
medesima miniera nelle attività di bonifica.2. Per il finanziamento
dell'accordo di programma di cui al comma 1 èautorizzata, a carico del bilancio
dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi inragione di lire 15 miliardi per il
1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.3. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 2, pari a lire 15 miliardi perl'anno 1992 e a lire 15 miliardi per
l'anno 1993, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale1992-1994, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro perl'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento «Norme per lariconversione delle produzioni a base
di amianto (di cui lire 6,3 miliardi qualelimite di impegno dal 1993)».
Art. 12
- Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali
effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cuiall'articolo 10,
comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli ufficitecnici
erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.2. Con decreto del Ministro
della sanità, da emanare entro centottanta giornidalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le normerelative agli strumenti
necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimentodegli edifici, nonché
alla pianificazione e alla programmazione delle attività dirimozione e di
fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversiprocessi
lavorativi di rimozione.3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di
fissaggio, e solo nei casi in cui irisultati del processo diagnostico la
rendano necessaria, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano
dispongono la rimozione dei materialicontenenti amianto, sia floccato che in
matrice friabile. Il costo delle operazionidi rimozione è a carico dei
proprietari degli immobili.4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la
rimozione dell'amianto e perla bonifica delle aree interessate debbono
iscriversi a una speciale sezionedell'albo di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministrodell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio edell'artigianato, stabilisce con proprio decreto,
da emanare entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i requisiti, i termini, lemodalità e i diritti di iscrizione.
Le imprese di cui al presente comma sono tenutead assumere, in via prioritaria,
il personale già addetto alle lavorazionidell'amianto, che abbia i titoli di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), dellapresente legge.5. Presso le
unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata lalocalizzazione
dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. Iproprietari
degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i datirelativi
alla presenza dei materiali di cui al presente comma.Le imprese incaricate di
eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenutead acquisire, presso
le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie perl'adozione di misure
cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie localicomunicano alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano i datiregistrati, ai fini del
censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).6. I rifiuti di amianto
sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensidell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, in base
alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, comela
friabilità e la densità.
Art. 13 - Trattamento straordinario
di integrazione salariale e pensionamentoanticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero
estraggono amianto,impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva, è concesso iltrattamento straordinario di integrazione salariale
secondo la normativa vigente.2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni
dalla data di entrata in vigore dellapresente legge i lavoratori occupati nelle
imprese di cui al comma 1, anche se incorso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari, e che possano farvalere nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed isuperstiti almeno trenta anni
di anzianità assicurativa e contributiva agli effettidelle disposizioni
previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), dellalegge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà dirichiedere la
concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina dicui al
medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successivemodificazioni,
con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributivapari al periodo
necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anniprescritto
dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore alperiodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimentodi
sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne anche se ilrequsito
occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento diorganico
dovuto al pensionamento anticipato.3. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), suproposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministrodell'industria, del commercio e
dell'artigianato, individua i criteri per la selezionedelle imprese di cui al
comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, ilnumero massimo di
pensionamenti anticipati.4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di
appartenenza, rientranti nei criteridi cui al comma 3, che intendano avvalersi
delle disposizioni del presentearticolo, presentano programmi di
ristrutturazione e riorganizzazione edichiarano l'esistenza e l'entità delle
eccedenze strutturali di manodopera,richiedendone l'accertamento da parte del
CIPE unitamente alla sussistenza deirequisiti di cui al comma 2.5. La facoltà
di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero dilavoratori non
superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratoriinteressati
sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domandairrevocabile per
l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo,entro trenta
giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di impresedegli
accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione deitrenta
anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore.L'impresa entro
dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istitutonazionale della
previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in derogaall'articolo 22,
primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, esuccessive
modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitanola
facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenzeaccertate,
l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazionee
riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sonotrasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresaeffettua la
trasmissione.6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il
numero di settimanecoperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di
prestazione lavorativaai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche è moltiplicato per ilcoefficiente di 1,5.7. Ai fini del
conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori cheabbiano
contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amiantodocumentate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sullavoro
(INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoriarelativa a
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizioneall'amianto
è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.8. Per i lavoratori che siano stati
esposti all'amianto per un periodo superiore adieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoriacontro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestitadall'INAIL, è
moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per ilcoefficiente di
1,5.9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di
cui alcomma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure
fallimentario fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e
anzianitàcontributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di
previdenza per idirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto,
dall'Istituto medesimo, adomanda e a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello dellarisoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui
all'articolo 17 della legge 23aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei
dirigenti ai quali è corrisposto ilpredetto assegno è aumentata di un periodo
pari a quello compreso tra la datadi risoluzione del rapporto di lavoro e
quella del compimento di sessanta anni, seuomini, e cinquantacinque anni se
donne.10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrispondeal Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di
anticipazione dellapensione una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquotacontributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annuapercepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonché unasomma pari all'importo mensile della pensione
anticipata, ivi compresa latredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni
dalla richiesta da partedell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della
gestione di cui all'articolo 37della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
dipendente che abbia usufruito delpensionamento anticipato, un contributo pari
al trenta per cento degli onericomplessivi di cui al presente comma, con
facoltà di optare per il pagamento delcontributo stesso, con addebito di
interessi nella misura del dieci per cento inragione d'anno, in un numero di
rate mensili, di pari importo, non superiore aquello dei mesi di anticipazione
della pensione.11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nelMezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle
zone industriali in declino,individuate dalla decisione della Commissione delle
Comunità europee del 21marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n.
2052/88 delConsiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del
presentearticolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta
si applicaaltresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure
concorsuali di cuialle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, esuccessive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito,con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni eintegrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111,
primo comma, n.1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16
marzo 1942, n.267.12. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 6 miliardiper il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e
lire 44 miliardi per il 1994, si provvedemediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilanciotriennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero deltesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992,l'accantonamento
«Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e, peril 1993 e il
1994, l'accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale».13. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, leconseguenti
variazioni di bilancio.
Art. 14 - Agevolazioni per
l'innovazione e la riconversione produttiva
1.
Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle cheproducono
materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo specialerotativo
per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio1982,
n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzataalla
riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e allaproduzione
di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.2. Le imprese, singole o
associate, che intraprendono attività di innovazionetecnologica, concernenti lo
smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazionedei residui di lavorazione
e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, aisensi del comma 1, al
finanziamento dei relativi programmi.3. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è istituito il«Fondo speciale per la riconversione
delle produzioni di amianto».4. Il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale(CIPI), entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,stabilisce le condizioni di
ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi delFondo di cui al comma 3
e determina i criteri per l'istruttoria delle domande difinanziamento.5. Le
disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione dicontributi
in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi diriconversione
produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e ilreimpiego della
manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base diprogrammi
concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratorimaggiormente
rappresentative.6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con propriodecreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore dellapresente legge, le modalità e i termini per la
presentazione delle domande difinanziamento e per la erogazione dei contributi.7.
Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino aldieci
per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui almedesimo
comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.8. È
autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui
alcomma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il
1992e di lire 35 miliardi per il 1993.9. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il1992 e a lire 35 miliardi per il
1993, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, alcapitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversionedelle produzioni a base
di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegnodal 1993)».10. Il
CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato,
può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui aicommi 1 e 2.
Art. 15 - Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il
rispetto dei valorilimite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del
divieto di cui al comma 2dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10
milioni a lire 50 milioni.2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti
l'adozione delle misure disicurezza previste dai decreti emanati ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, siapplica la sanzione amministrativa da lire 7
milioni a lire 35 milioni.3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento,
rimozione e bonifica senza ilrispetto delle condizioni di cui all'articolo 12,
comma 4, si applica la sanzioneamministrativa da lire 5 milioni a lire 30
milioni.4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti
dall'articolo 9,comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione
amministrativa dalire 5 milioni a lire 10 milioni.5. Alla terza irrogazione di
sanzioni previste dal presente articolo, il Ministrodell'industria, del
commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delleattività delle imprese
interessate.
Art. 16 - Disposizioni finanziarie1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi perciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezionedalla esposizione all'amianto».2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi acarico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992,1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e diBolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dellasanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi perciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezionedalla esposizione all'amianto».4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro illimite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi dellalegislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, aifini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazionedell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi,mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzatala spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi adecorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediantecorrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni abase di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.
Tabella(prevista dall'articolo 1, comma 2)
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge);b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, aduso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presentelegge);c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (unanno dalla data di entrata in vigore della presente legge);d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari,macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due annidalla data di entrata in vigore della presente legge);e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge);f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a fortisollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalladata di entrata in vigore della presente legge);h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali(due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge).N.d.R.Nota 1) L'articolo 1 è stato così modificato: prima dal comma 1 dell'art. 16 dellalegge 24 aprile 1998, n. 128; successivamente dal comma 29 dell'art. 4, dellalegge 9 dicembre 1998, n. 426.Nota 2) L'articolo 3 è stato così sostituito dal comma 2 dell'art. 16 della legge24 aprile 1998, n. 128.Nota 3) L'articolo 13 è stato così modificato: prima dal decreto-legge 5 giugno1993, n. 169 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 1993, n. 271;successivemante è stato modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,convertito con modifiche dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.